Art. 23.
(Conti di produzione cinematografica e audiovisiva).

      1. Ogni impresa di produzione cinematografica e audiovisiva di nazionalità italiana ha diritto di aprire, presso il Centro, un conto di produzione sul quale sono accantonati i contributi maturati in favore dell'impresa stessa. Il Centro è responsabile della corretta e trasparente tenuta di tali conti di produzione.
      2. L'accesso ai contributi automatici previsti dalla presente legge per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è condizionato all'apertura e alla titolarità di un apposito conto presso il Centro ai sensi del comma 1.
      3. Gli importi giacenti sui conti di produzione di cui al comma 1 sono improduttivi di interessi.